Sono passate diverse settimane dalla morte del piccolo Giuseppe Brafa, aggredito ed ucciso da un branco di cani randagi a Modica.

Il sindaco di Modica, Antonello Buscema, ha emanato subito dopo l’ordine di abbattere i cani vaganti presenti nel territorio comunale (dalla località balneare di Marina di Modica fino al confine con il Comune di Scicli), ma in relazione a diversi altri episodi accaduti successivamente credo sia il caso di spiegare cosa dice la legge in materia di abbattimento preventivo degli animali randagi.
Come saprete è intervenuto anche il Viminale, bloccando tale decisione del sindaco.
La Legge 281 del 14 agosto 1991 è definita come “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo“; tale legge definisce appunto che:

“I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso strutture non possono essere soppressi o destinati alla sperimentazione”

ed inoltre specifica che

“i cani ricoverati nelle strutture possono essere soppressi in modo eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità“.

In più il Codice Penale con l’articolo 544 bis ( Delitti contro il sentimento per gli animali) dice che 

“chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi”.

Questo naturalmente non significa che i cani responsabili delle morti e dei danni che si sono verificati nella provincia di Ragusa debbano poter girare liberi, nè tanto meno che le forze dell’ordine debbano lasciarsi aggredire senza reagire, ma che prima di abbattere tali animali sicuramente feroci si dovrebbe agire sulle reali cause che hanno portato a questa situazione e che dovrebbero essere puniti i veri responsabili di tali tragedie in modo che non si ripetano in futuro.

Dott. Daniele Barberini

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